Questa assicurazione di responsabilità civile professionale per farmacisti è particolarmente versatile.
Trattandosi di un'assicurazione multirischio, la polizza farmacisti di Vitanuova oltre a permetterti di essere tutelato in caso di danni a terzi, ti consente di avere una serie di tutele extra.
Innanzittutto ti permette di avere una garanzia in più per lo studio associato, poiché ti copre per sei coperto danni quali furti e incendi.
Inoltre, con questa polizza puoi accedere a tutela legale professionale, se necessario, e al "salva reddito", che ti permette di ricevere il pagamento di una diaria in seguito a malattia o infortunio.
Tutto quello che devi sapere sulla polizza RCP Farmacisti
Dal 15 agosto 2014 l'assicurazione di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti i lavoratori esercenti dell'ambito sanitario, inclusi i farmacisti.
Per questo sottoscrivere questo tipo di polizza è obbligo di legge e non esserne in possesso rende il farmacista passabile di sanzioni deontologiche.
L'assicurazione farmacista di Vitanuova ha un premio che parte da 9,50€ al mese. Il costo dell'assicurazione varia sulla base del massimale che inserisci in polizza.
Se vuoi scoprire ora quanto costa la tua polizza, clicca su "Fai un preventivo" e segui il percorso d'acquisto.
Come scritto sopra, l'assicurazione farmacisti offerta da Vitanuova è particolarmente versatile. Infatti, questo prodotto ti permette di avere inclusa la copertura per tutela legale.
Clicca ora su "Fai un preventivo" e consulta il set informativo per avere maggiori informazioni.
La polizza farmacista non ti tutela in caso di:
- Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- Con riferimento alla garanzia “furto”: i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.
- Con riferimento alla garanzia “R.C. professionale”: sono escluse le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia “Cessazione dell’attività – Prosecuzione della garanzia”.
- Con riferimento alla garanzia “salvareddito”: non sono assicurabili le persone che nel corso di validità della polizza superino i 70 anni di età; né l’assicurato affetto da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, HIV, A.I.D.S.
- Non sono altresì assicurate le malattie tropicali, intossicazioni da alcolismo, malattie mentali, cura dell’A.I.D.S.
- Con riferimento alla garanzia “tutela legale”: vertenze con istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali