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La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma ovviamente questo non accade se si entra in possesso di un bene tramite una donazione.
Una volta donato, tuttavia, l’immobile è soggetto al rischio concreto di essere oggetto della cosiddetta “azione di restituzione” da parte dei “legittimari” di colui/colei che ha donato il bene. I “legittimari” sono i figli legittimi e agli ascendenti legittimi a cui la legge riserva di diritto una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima).
L’assicurazione donazione serve proprio a tutelare chi stipula la polizza dalle brutte sorprese derivanti dalle possibili azioni dei legittimari che potrebbero volere indietro l’immobile.
Axieme è l’assicurazione con il Family Insurer dedicato: un consulente personale che sarà sempre al tuo fianco finché sarai assicurato con noi.
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Domande frequenti sull’ assicurazione Donazione senza problemi
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Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni anche fino a 20 anni dopo la donazione.
L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
Per questo motivo, quando si acquista un immobile proveniente da una donazione, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione.
I legittimari, una volta deceduto il donante, potrebbero svolgere un’azione per rendere inefficace la donazione compiuta dal defunto (cosiddetta azione di riduzione).
Ottenuta con ragione l’azione di riduzione, se il legittimario non trova capienza nel patrimonio di chi ha ricevuto la donazione (ad esempio perché ha già rivenduto l’immobile a terzi), egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione (cosiddetta azione di restituzione).
L’immobile ricevuto tramite donazione indebolisce le aspettative economiche di realizzo di chi lo vuol vendere, oltre a far crollare le certezze di chi compra.
Senza contare, inoltre, che l’eventuale ente finanziatore (banca che concede il mutuo) sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche.
L’assicurazione sulle donazioni annulla i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale “azione di restituzione” che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa.
La polizza:
🏡 protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;
🏦 agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative;
A seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in
possesso del bene donato indennizza:
☝ ai legittimari il controvalore economico della loro quota di legittima, in alternativa alla restituzione del bene, oppure
✌ in caso di restituzione del bene al legittimario:
💰 indennizza al beneficiario il valore economico del bene
💰 risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all’istituto di credito (banca)
💰 rimborsa le spese di ristrutturazione sostenute dal beneficiario (se il bene è ancora di proprietà di chi ha ricevuto la donazione)
L’assicurazione sulle donazioni serve a tutte le persone che sono potenzialmente coinvolte nella compravendita dell’immobile. Facciamo un esempio.
Il sig. Bianchi riceve in donazione un immobile. Qualche tempo dopo decide di metterlo in vendita.
Prezzo di vendita richiesto dal Sig. Bianchi = 300.000 €
Il potenziale acquirente, Sig. Verdi, chiede una visura sulla proprietà al notaio e viene a conoscenza della donazione dell’immobile.
Preso atto di questo rischio, il Sig. Verdi è disposto a pagare non più di 200.000 €.
Senza contare che la banca è restìa a concedergli il mutuo per il rischio pendente sulla casa...
Quindi chi ci rimette? Tutti!
👎 Il venditore, che non venderà la casa o la venderà a prezzo ribassato.
👎 L'acquirente non potrà acquistare la casa dei suoi sogni perché non gli concederanno il mutuo.
👎 L'agenzia immobiliare perché non concluderà l'affare (o se lo concluderà guadagnerà provvigioni inferiori date dalla riduzione del prezzo)
👎 La banca, che non erogherà il mutuo e quindi non guadagnerà gli interessi
A chi conviene quindi sottoscrivere la polizza donazioni?
👍Al venditore dell'immobile:
• per non dover svalutare il prezzo di vendita.
• per non fare "sfumare" la trattativa e spaventare l'acquirente
👍All’agenzia immobiliare:
• per non fare "sfumare" l'affare di compravendita
• per non vedersi le provvigioni ridotte (se la percentuale è applicata su un immobile dal prezzo svalutato...)
👍All’acquirente dell'immobile:
• Per riuscire ad ottenere il mutuo dalla banca
• Per liberarsi dal rischio che graverebbe su di lui negli anni futuri
👍Alla banca:
• Per riuscire ad erogare il mutuo e guadagnare sugli interessi
• Per tutelare il bene su cui graverà una propria ipoteca per molti anni